DOMANDA.

Visto che dal 1° gennaio 2020 sarà obbligatorio l’invio dei corrispettivi in maniera telematica, come mi devo comportare visto che sono un agricoltore che effettua vendita diretta e sono esonerato dall’emissione degli scontrini, ma devo compilare i corrispettivi?

Potrò continuare come prima visto che sono in regime speciale o dovrò usare un registratore telematico anche se sono esonerato dall’emissione di scontrini?

RISPOSTA.

L’articolo 2 del Dpr 696/1996 stabilisce che non sussiste l’obbligo di certificazione fiscale delle prestazioni di servizi e delle cessioni di beni, mediante ricevuta fiscale o scontrino fiscale, relativamente ai prodotti agricoli ceduti da produttori agricoli a cui si applica il regime speciale di cui all’articolo 34 del Dpr 633/1972.

L’articolo 17 del Dl 119/2018, convertito con modificazioni dalla legge 136/2018, a propria volta, ha introdotto l’obbligo di memorizzazione e trasmissione elettronica dei corrispettivi per tutti i soggetti «che effettuano le operazioni di cui all’articolo 22 del Dpr 633/1972» e, quindi, per tutte le operazioni di commercio al minuto e operazioni assimilate.

In attesa di idonei chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate, si ritiene che i soggetti per i quali non sussiste l’obbligo di certificazione fiscale mediante ricevuta o scontrino, come i produttori agricoli in regime speciale, siano esonerati dalla memorizzazione e trasmissione elettronica dei corrispettivi.

M.Z.ISOLA RIZZA