Con la busta paga di luglio (agosto per i pensionati) viene erogato il rimborso Irpef che emerge dal modello 730/2019 relativo i redditi 2018. Nel caso di 730 – precompilato o ordinario – presentato in assenza di sostituto, il rimborso viene eseguito direttamente dall’amministrazione finanziaria.

Ma ci sono altre ipotesi in cui il rimborso non viene erogato direttamente dal sostituto: sono quelle che si verificano quando opera il cosiddetto “controllo preventivo” da parte dell’agenzia delle Entrate. Le due condizioni previste sono la presenza di elementi di incoerenza e l’importo del credito superiore a 4.000 euro.

Queste circostanze sono tra loro alternative e vanno dunque verificate separatamente. In caso di rimborso Irpef superiore a 4.000 euro l’Agenzia può infatti effettuare dei controlli preventivi. Ad incorrere nel rischio di blocco del rimborso Irpef di importo superiore a 4.000 euro sono i contribuenti che modificheranno il 730 precompilato sia direttamente (invio “fai da te”), che per il tramite di Caf o professionisti. Se invece il modello precompilato viene accettato così com’è, il contribuente non corre alcun rischio di blocco.

È bene ribadire che il blocco preventivo è una facoltà rimessa alla volontà delle Entrate e non necessariamente un obbligo di legge. Pertanto potrebbe accadere che, in presenza di un credito Irpef superiore a 4.000 euro scaturente da un modello 730 “modificato”, l’amministrazione finanziaria decida di non bloccare il rimborso non procedendo ad alcun controllo preventivo.

L’esperienza insegna che spesso l’Agenzia si avvale della facoltà di non bloccare i crediti che riguardano i contribuenti che nel tempo strutturalmente maturano crediti superiori ai 4.000 euro. Per fare un esempio pratico, è il caso di un contribuente che ne ha maturato uno nel 2017 derivante da interventi di ristrutturazione edilizia effettuati negli anni precedenti e che era nella stessa situazione (di credito oltre soglia) anche nel 2016 e nel 2015.

In queste ipotesi l’esperienza insegna che, negli anni precedenti, generalmente le Entrate non hanno bloccato il rimborso e probabilmente non lo faranno nemmeno questa volta. Anche qui non vi è una regola assoluta, ma la segnalazione rappresenta sicuramente un’interessante indicazione pratica.

Il controllo può scattare anche quando il 730 presenta elementi di incoerenza rispetto a criteri che vengono individuati da un apposito provvedimento delle Entrate. Per il periodo d’imposta 2018 ad oggi il provvedimento ancora non c’è. Tuttavia si ricorda che quello riguardante il periodo d’imposta 2017 (il n. 127084 del 25 giugno 2018) aveva individuato criteri assolutamente uguali a quelli previsti per il 2016 (il n. 108815 del 9 giugno 2017). Tra questi rilevano eventuali scostamenti per importi significativi dei dati risultanti nei modelli di versamento, nelle certificazioni uniche e nelle dichiarazioni dell’anno precedente, o nella presenza di altri elementi di significativa incoerenza rispetto ai dati inviati da enti esterni o a quelli esposti nelle certificazioni uniche.

È altresì considerata elemento di incoerenza la presenza di situazioni di rischio individuate in base alle irregolarità verificatesi negli anni precedenti.
In caso di blocco il controllo deve essere effettuato entro 4 mesi dal termine previsto per l’invio della dichiarazione ed il rimborso verrà erogato non oltre il sesto mese successivo al termine per la trasmissione del modello.

Infine si ricorda che, in presenza di un credito liquidato superiore a 4.000 euro, se viene operata una compensazione tra imposte, previa compilazione del quadro I del 730 con presentazione di un modello F24 (per compensare per esempio Imu, Tasi o Tari) ed il credito residuo (a rimborso) si riduce sotto la soglia di controllo, il rimborso non può essere bloccato dal controllo preventivo.

 

di Mario Cerofolini e Lorenzo Pegorin