I dati presentati dovranno essere coerenti con quelli già in possesso del Fisco.

La sufficienza Isa non basterà per scongiurare l’inserimento nelle liste selettive ai fini della definizione delle specifiche strategie di controllo da parte di agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza.

È questa l’altra faccia della medaglia del regime premiale di cui al provvedimento di venerdì scorso (Prot. n 126200/2019) che attua quanto previsto dall’articolo 9 bis del Dl 50/2017 (comma 14) in tema di Isa che prevede l’utilizzo degli indicatori di affidabilità fiscale da parte di Agenzia e Guardia di Finanza al fine di selezionare i contribuenti oggetto di possibile verifica fiscale.

Il comma 6.1 del provvedimento, infatti, stabilisce che per le Entrate i livelli minimi di affidabilità vanno individuati per punteggi minori o uguali a 6.

Va tuttavia riferito che il voto in pagella da solo non basta; per cui un infelice posizionamento al di sotto dei valori previsti non significa automaticamente l’inserimento nelle liste selettive.

Gli organi competenti, infatti, dovranno utilizzare i dati emergenti dagli Isa unitamente a quelli che si ricavano dalle altre informazioni presenti nell’apposita sezione dell’anagrafe tributaria di cui all’ articolo 7, comma 6, del Dpr 29 settembre 1973, n. 605.

Solo se congiuntamente i dati presenti andranno nella medesima direzione ed emergeranno così indizi significativi di presunta evasione, allora il contribuente rischierà davvero di entrare nella “black list” del fisco con serie probabilità di essere sorteggiato al fine dell’attività di controllo.

Quindi per raggiungere la promozione fiscale non basterà il 6 come a scuola, ma si dovrà superare la soglia per scansare le liste di controllo.

Delineate le linee applicative della procedura non ci resta che attendere la pubblicazione del software per verificare sul campo quale sarà il voto attribuito dal fisco ai singoli contribuenti, tenendo presente che alcuni esiti potrebbero essere tutt’altro che scontati anche in presenza di situazioni fiscalmente affidabili.

Si ricorda inoltre che per l’applicazione degli Isa è necessario che il contribuente, ma più facilmente il suo intermediario delegato, abbia accesso anche a ulteriori dati presenti nella banche dati fiscali dell’Agenzia (provvedimento del 30 gennaio 2019 prot. 23721/2019 paragrafo 5.1).

Questi dati vengono automaticamente reperiti dal software e contribuiscono alla determinazione degli indici Isa solo previa apposita richiesta da parte dell’intermediario.

Quest’ultimo potrà avvalersi anche delle procedure previste per l’acquisizione massiva dei dati necessari per cui coloro che sono già in possesso della delega alla consultazione del cassetto fiscale del contribuente, devono trasmettere all’Agenzia, attraverso il servizio Entratel, un file contenente l’elenco dei contribuenti per cui risultano delegati.

Gli intermediari non delegati alla consultazione del cassetto fiscale del contribuente, invece, devono acquisire una specifica delega, valida solo per l’acquisizione dei dati necessari per l’applicazione degli Isa.

di Lorenzo Pegorin e Gian Paolo Ranocchi