Si avvicina il 1° luglio 2019, data da cui, per i soggetti che effettuano le attività di commercio al minuto e assimilate (articolo 22 del Dpr 633/1972) con volume di affari superiore a 400mila euro (rigo VE50 dichiarazione Iva 2019), scattano gli obblighi di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri (articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 127/2015).

La possibilità di applicare eventuali esoneri (decreto 10 maggio 2019) che consentano di spostare l’obbligatorietà dell’adempimento almeno al 1° gennaio 2020 deve essere valutata attentamente e in qualche caso, a parte i soggetti che hanno iniziato l’attività nel 2019 e coloro che decidono di passare alla volontaria fatturazione delle operazioni, che sono automaticamente esclusi, la scelta potrebbe non essere molto semplice in presenza del contemporaneo svolgimento di più attività da parte dello stesso soggetto passivo.

Il perimetro degli esoneri è articolato e si applica in caso di:

 operazioni non soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi (articolo 2 del Dpr 696/1996);

 prestazioni di servizi di telecomunicazione, di servizi di teleradiodiffusione e di servizi elettronici rese a committenti che agiscono al di fuori dell’esercizio d’impresa, arte o professione (Dm 27 ottobre 2015) e quelle rese da soggetti concessionari del ministero delle Infrastrutture (Dm 13 febbraio 2015);

 prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e veicoli e bagagli al seguito, con qualunque mezzo esercitato, per le quali i biglietti di trasporto, compresi quelli emessi da biglietterie automatiche, assolvono la funzione di certificazione fiscale;

 operazioni effettuate a bordo di mezzi trasporto nel corso di un trasporto internazionale.

Inoltre sussiste l’esonero fino al 31 dicembre 2019 in presenza di operazioni classificabili come marginali perché di ammontare non superiore all’1% del volume d’affari complessivo 2018 dell’attività esaminata e fra queste anche le cessioni di beni e prestazioni di servizi «non oil» effettuate dagli esercenti cessioni di carburanti.

Quindi i soggetti passivi che pongono in essere attività rientranti nell’articolo 22 del Dpr 633/1972, non già esonerati in ragione del volume di affari, accedono all’esonero, almeno fino al 31 dicembre 2019, se le relative cessioni o prestazioni:

rientrano nelle fattispecie degli esoneri oggettivi, indipendentemente dall’ammontare, o derivano da e-commerce o sono effettuate con distributori automatizzati o vengono spontaneamente fatturate;

non rientrano negli esoneri oggettivi, ma sono marginali, cioè di ammontare non superiore all’1% del volume di affari del 2018.

Si ritiene che la verifica della percentuale di marginalità di cui alla lettera c) dell’articolo 1 e comma 2 dell’articolo 2 del decreto, debba essere effettuata sulla base dell’ammontare delle operazioni che rientrano nelle fattispecie di cui all’articolo 22 del Dpr 633/1972 assunto: in ragione del complessivo volume di affari ai fini Iva del periodo d’imposta 2018; nella grandezza che corrisponde al criterio di effettuazione e registrazione ai fini Iva, senza quindi considerare la formulazione utilizzata dal decreto di «ricavi o compensi» che potrebbe risultare fuorviante; senza però tenere conto al numeratore del rapporto dell’ammontare delle operazioni che risultano già destinatarie di uno degli altri esoneri previsti dalla norma.

di Marco Magrini, Paolo Parodi, Benedetto Santacroce