Il rinvio al 1° gennaio 2020 della data in cui le regole tecniche antiriciclaggio varate dal Cndcec diventano vincolanti per i commercialisti, ha sì concesso qualche mese in più per l’adeguamento, ma non ha fatto venire meno per i consulenti contabili gli obblighi pre-esistenti di controllo della clientela sempre ai fini antiriciclaggio.

Utile quindi ricordare quali sono gli obblighi comunque attivi:

– adeguata verifica della clientela;

– conservazione dei dati;

– formazione del personale;

– collaborazione con le autorità nel segnalare operazioni sospette o comunicazioni di violazione di contante .

Gli studi dei commercialisti non devono abbassare l’attenzione su questi presidi antiriciclaggio, la cui corretta applicazione resta, anche in questi mesi, verificata dalle autorità competenti.

Adeguata verifica del cliente

È la prima attività da svolgere all’atto di accettazione di un nuovo incarico. Consiste nel fare una vera e propria “due diligence” sul cliente: è necessario identificare l’esecutore (figura che, avendone titolo, richiede al professionista una prestazione) e il titolare effettivo, richiedere le informazioni su natura e scopo della prestazione o operazione richiesta, ed effettuare una oggettiva valutazione del rischio su cliente e prestazione svolta.

Ruolo fondamentale ricopre il controllo costante nei rapporti continuativi per verificare l’insorgenza di indici di anomalia (ad esempio l’utilizzo frequente ed ingiustificato di denaro contante) o profili di rischio sospetti (ad esempio improvvise o ripetute variazioni degli assetti proprietari o dell’amministrazione dell’impresa oppure ingresso di soci e/o amministratori che, per il loro profilo, potrebbero rappresentare meri prestanomi di soggetti terzi).

Conservazione dei dati

Può essere svolta in formato cartaceo, informatico o misto, garantendo il rispetto delle norme dettate dal Codice in materia di protezione dei dati personali. La normativa impone che la conservazione dei dati rispetti: la prevenzione della perdita, l’accessibilità completa e tempestiva da parte delle autorità, l’integrità e l’inalterabilità, la trasparenza, la completezza e la chiarezza di dati e informazioni, nonché il mantenimento della storicità dei dati stessi. La documentazione conservata deve consentire, quanto meno, di ricostruire la data di instaurazione del rapporto continuativo o del conferimento dell’incarico; i dati identificativi di cliente, titolare effettivo ed esecutore e le informazioni su scopo e natura del rapporto o della prestazione; data, importo e causale dell’operazione e mezzi di pagamento utilizzati.

La formazione antiriciclaggio

Questo è forse il presidio più sottovalutato e tuttavia tra i più rilevanti. Investire nella formazione del personale di studio rappresenta per il professionista un aiuto fondamentale per gestire gli obblighi ma anche per un corretto controllo costante sui propri clienti. Soprattutto negli studi più strutturati i collaboratori sono spesso in prima linea nel gestire l’ordinarietà del cliente, e devono saper riconoscere, grazie ad una formazione adeguata ed aggiornata indici di anomalia e comportamenti anomali del cliente. Il Cndcec, con l’ informativa n. 48 del giugno 2018, ha suggerito un piano di formazione per i dipendenti di studio, con sessioni teoriche e pratiche di almeno 3 ore l’anno.

Segnalazioni e comunicazioni

Il commercialista deve effettuare la Sos quando «sa, sospetta o ha motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate» operazioni di riciclaggio o finanziamento al terrorismo. La comunicazione di violazione del contante è obbligatoria per trasferimento di contante tra soggetti diversi, pari o superiore a 3mila euro, o trasferimento di assegni non trasferibili pari o superiori a mille euro.

di Federico Coltro