Verrà riaperto il termine per la rideterminazione del valore delle partecipazioni societarie e dei terreni agricoli ed edificabili con effetti in materia di redditi diversi; lo prevede il disegno di legge di bilancio 2020. Ma le sorprese non mancano mai: infatti l’imposta sostitutiva è fissata sempre nella misura dell’11% anche per le partecipazioni non qualificate e per i terreni agricoli ed edificabili, per i quali beni lo scorso anno, era del 10 per cento.

Il nuovo termine per redigere la perizia e procedere alla asseverazione è stabilito al 30 giugno 2020 con riferimento al possesso e ai valori correnti al 1° gennaio 2020.

Si ricorda che relativamente alle partecipazioni societarie (sono escluse dalla rivalutazione quelle relative alle società quotate), la procedura della rivalutazione può essere eseguita anche successivamente alla cessione purché questa avvenga dopo il 1° gennaio 2020. Infatti nei trasferimenti di quote o di azioni non è necessario darne conto nell’atto di trasferimento. Al contrario per i terreni agricoli o edificabili occorre ricordare che le imposte sui trasferimenti e le imposte dirette sono dovute sul valore minimo risultante dalla perizia e quindi deve essere noto al momento del rogito di vendita. L’agenzia delle Entrate ha ribadito che nell’atto di trasferimento occorre riportare i dati della perizia.

La previsione di una unica misura di imposta sostitutiva all’11% toglie sostanzialmente l’unica ragione di mantenere nell’articolo 67 del Tuir la distinzione fra partecipazioni qualificate e non qualificate, tenuto conto che per entrambe fin dal 2019 è a regime la tassazione della plusvalenza con l’aliquota di imposta sostitutiva del 26 per cento.

Sotto il profilo della opportunità della rivalutazione delle quote occorre confrontare l’11% del valore complessivo lordo con il 26% della plusvalenza. Ne consegue che l’interesse alla rivalutazione generalmente sussiste in presenza di plusvalenze molto elevate in confronto al valore complessivo della partecipazione.

Per le aree edificabili, occorre ricordare che per la cessione di un terreno suscettibile di utilizzazione edificatoria (articolo 67, lettera b, del Tuir) è possibile determinare l’Irpef con la tassazione separata e che, in casi di redditività modesta, può fermarsi al 23% sulla plusvalenza; quindi il’11% sul valore lordo del terreno può essere superiore alla tassazione in dichiarazione.

Invece per i terreni compresi in un piano di lottizzazione, quindi in presenza di convenzione urbanistica sottoscritta, non è prevista la tassazione separata; tuttavia in questa ipotesi, qualora i terreni siano pervenuti a titolo gratuito si assume il valore che il terreno aveva alla data di inizio della lottizzazione e cioè alla firma della convenzione (articolo 68 del Tuir); quindi può essere un dato recente che non necessita di aggiornamento tramite perizia.

Si ricorda che questa procedura di rivalutazione è riservata a persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali i quali in caso di cessione di partecipazioni o terreni edificabili oppure acquistati da meno di cinque anni realizzerebbero dei redditi diversi; la rivalutazione delle quote e terreni incide infatti soltanto in tale ambito e non anche relativamente ai redditi di capitale o di impresa.

di Gian Paolo Tosoni