Mettersi in regola, pagando il dovuto e comunicando i dati, oppure fornire una giustificazione. È l’alternativa cui si trova di fronte un contribuente, soggetto passivo Iva, quando riceve una lettera di compliance, come quelle sull’omesso invio della comunicazione telematica dei dati delle liquidazioni periodiche Iva.

Nelle missive del Fisco sono indicate le anomalie riscontrate, ma i destinatari potranno accedere al dettaglio e, in particolare, ai dati delle fatture elettroniche emesse e ricevute, nonché a quelli delle fatture transfrontaliere, nella sezione «Fatture elettroniche e altri dati Iva» della sezione di consultazione all’interno del portale internet «Fatture e Corrispettivi».

Gli esoneri

Al di là dell’ipotesi di un’omissione (volontaria o derivante da una dimenticanza), possono essere vari i motivi a giustificazione delle anomalie riscontrate, a partire dall’esenzione dalla presentazione della comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva prevista a favore di talune tipologie di contribuenti:

  • in primis, coloro che si avvalgono del regime forfettario con flat tax al 15 per cento;
  • coloro che usufruiscono del regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile;
  • i titolari di ditta individuale che hanno dato in affitto l’unica azienda e non esercitano altre attività;
  • coloro che hanno registrato esclusivamente operazioni esenti;
  • i produttori agricoli e gli esercenti attività di organizzazione di giochi e intrattenimenti esonerati dagli adempimenti Iva;
  • i soggetti passivi residenti in altri Stati comunitari, se hanno effettuato solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell’Iva;
  • le associazioni, le società sportive dilettantistiche e gli altri soggetti che hanno optato per l’applicazione del regime agevolato di cui alla legge 398/1991 e sono quindi esonerati dagli adempimenti Iva.

Come rimediare

Il destinatario della lettera di compliance può evidenziare la situazione soggettiva di esonero contattando i numeri verdi di assistenza dell’Agenzia delle Entrate, oppure direttamente tramite il canale telematico Civis.

Nel caso in cui, invece, non vi siano giustificazioni all’anomalia segnalata ed, effettivamente, sia stato omesso l’invio della comunicazione delle liquidazioni periodiche, allora è necessario che si provveda con il ravvedimento operoso, inviando innanzitutto la comunicazione entro il prossimo 30 aprile 2020 o, in alternativa, riportando i dati corretti direttamente nella dichiarazione Iva 2020.

Dovranno poi essere versate la sanzione ridotta sia nell’ipotesi in cui la comunicazione venga trasmessa entro il 30 aprile 2020 sia nel caso in cui i dati vengano correttamente riportati nella dichiarazione Iva 2020; inoltre, le eventuali imposte dovute, con i relativi interessi e sanzioni, dovranno essere versate tramite modello F24, recante l’indicazione dei codici tributo Iva del periodo di riferimento, nonché il codice atto presente nella lettera di compliance ricevuta.

A cura di Alessandro Borgoglio