Abolito il regime super forfettario per i contribuenti con ricavi e compensi compresi fra 65mila e 100mila euro e restrizione delle condizioni di accesso per gli altri.

Sono queste le novità contenute nei commi 755 e 756 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2020 che ha ricevuto la fiducia al Senato.

Quindi la previsione di un regime forfettario previsto per i contribuenti persone fisiche che svolgono un’attività di impresa o di lavoro autonomo con ricavi e compensi fino a 100mila euro, stabilito dalla legge di bilancio dello scorso anno, non è mai entrata in vigore. La nuova norma infatti abroga i commi da 17 a 22 della legge 145/2018.

Gli altri contribuenti con ricavi e compensi realizzati nell’anno 2019, di ammontare non superiore a 65.000 possono invece applicare o continuare ad applicare il regime forfettario di cui alla legge n. 190/2014. Tuttavia occorre tenere presente una nuova condizione di accesso ed una causa di incompatibilità:

– il contribuente in regime forfettario nell’anno precedente non deve aver sostenuto spese per un ammontare complessivamente superiore a 20mila euro lordi per lavoro dipendente anche nell’ambito del lavoro accessorio di cui al decreto legislativo 276/2003, come pure per collaboratori borsisti, contratti a progetto nonché le somme erogate sotto forma di utili da associazione in partecipazione. La norma sembra molto rigorosa;

– sono esclusi coloro che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati come quelli di pensione (articoli 49 e 50 del Tuir) eccedenti l’importo di 30mila euro. La verifica di tale soglia non deve essere verificata se il rapporto di lavoro è cessato nel corso dell’anno.

L’incompatibilità con il reddito di lavoro dipendente o di pensione nel limite di 30mila euro comporterà che molti contribuenti che nel 2019 hanno applicato il regime forfettario non lo potranno più fare il prossimo anno se sono pensionati o dipendenti. Questi contribuenti devono considerare le disposizioni di cui al comma 72 dell’articolo 1 della legge 190/2014. Nel caso di passaggio dal regime forfettario a quello ordinario ricavi e compensi maturati nel 2019 che verranno incassati nel 2020 saranno sottoposti al regime dell’anno in cui si manifestano e cioè quando vengono incassati; la norma non brilla per chiarezza ma sembra che questi compensi non possano usufruire della detrazione forfettaria (si veda anche la circolare delle Entrate 10/2016). Le spese sostenute nell’anno di applicazione del forfettario non possono essere in nessun caso dedotte nell’anno successivo .

Una disposizione prende in considerazione l’emissione della fattura elettronica che continua a non essere obbligatoria per i contribuenti in regime forfettario. Viene stabilito che i soggetti che hanno l’intero fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche usufruiscono della riduzione di un anno del termine quinquennale di accertamento. Quindi questa norma conferma che i forfettari non devono emettere fattura elettronica, mentre non è venuto meno l’esonero della memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.

Infine viene precisato che nell’ammontare del reddito, ai fini della spettanza delle detrazioni e deduzioni anche di natura non tributaria, si tiene comunque conto anche del reddito rientrante nel forfait.

A cura di Gian Paolo Tosoni