Anche i produttori agricoli sono interessati dall’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi. Accade spesso che questi contribuenti effettuino operazioni nei confronti di consumatori, soggette quindi a certificazione mediante scontrino fiscale; l’applicazione delle norme sui corrispettivi telematici non sempre però trova applicazione. L’obbligo dipende infatti dal regime fiscale adottato ai fini Iva. A tal fine, si devono distinguere tre ipotesi.
Produttori in regime speciale
In primo luogo si considerano i produttori agricoli che applicano il regime speciale di cui all’articolo 34 del Dpr 633/1972. È il regime naturale per coloro che effettuano cessioni di prodotti agricoli compresi nella Tabella A, parte prima allegata al decreto Iva; per questi soggetti, l’Iva ammessa in detrazione (che per le generalità dei contribuenti coincide con l’imposta assolta sugli acquisti), si determina applicando all’ammontare delle operazioni attive una percentuale di compensazione, differenziata in base alla tipologia di prodotto ceduto.
I soggetti in regime speciale Iva erano già esonerati dalla emissione dello scontrino cartaceo dall’articolo 2, Dlgs 696/1996 e, di conseguenza, sono ora esonerati dalla memorizzazione e trasmissione telematica.
Ci sono, tuttavia, dei casi particolari in cui il produttore agricolo, sebbene operi in regime speciale, deve emettere lo scontrino. Questo si verifica ogni qual volta viene effettuata una operazione che non rientra nel regime speciale. E’ il caso delle cessioni di beni non rientranti nella tabella A, parte prima del decreto Iva; si pensi, ad esempio, all’allevatore che vende carne macellata. Essendo questa esclusa dall’elenco della tabella A, le relative cessioni dovranno essere documentate da scontrino.
Altra ipotesi di operazioni “diverse” è quella del produttore agricolo che esercita, oltre all’attività agricola principale, anche attività connessa di agriturismo e di enoturismo o di vendita diretta di prodotti agricoli acquistati da terzi: tutte queste operazioni devono essere certificate con lo scontrino che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, dovrà essere elettronico.
I produttori in regime ordinario
La seconda fattispecie è quella degli agricoltori che applicano il regime ordinario, ovvero il regime “Iva da Iva”, sia per obbligo (nel caso in cui non abbiano i requisiti per applicare il regime speciale), sia per facoltà; l’opzione per il regime ordinario conviene nel caso in cui la percentuale di compensazione non sia sufficiente a “compensare” l’Iva assolta, ovvero nel caso in cui l’iva effettivamente assolta sugli acquisti sia superiore all’Iva determinata mediante le percentuali di compensazione. Ciò accade, ad esempio, per quei beni che hanno una percentuale di compensazione ridotta.
Per i produttori agricoli che applicano il regime ordinario, l’obbligo di memorizzazione e trasmissione del corrispettivi telematici si applica con le stesse regole previste per gli altri contribuenti. L’obbligo, pertanto, decorre dal 1° gennaio 2020 mentre nel caso in cui, nel 2018 sia stato realizzato un volume d’affari superiore a 400.000 euro, l’obbligo è già in vigore dallo scorso 1° luglio 2019.
Si ricorda che, l’obbligo decorre dal 2019 anche per coloro i quali, pur avendo realizzato nel 2018 un volume d’affari superiore a 400.000 euro, svolgono una attività soggetta a corrispettivi “marginale” rispetto a quella soggetta a fatturazione. Il caso tipico è quello di una azienda che vende all’ingrosso e ha anche uno spaccio aziendale in cui vende direttamente ai consumatori finali; in questa ipotesi, se l’attività al dettaglio è inferiore all’1% del volume d’affari, vige l’esonero dallo scontrino telematico fino al 31 dicembre 2019.
In alternativa alla emissione dello scontrino telematico, si ricorda che è possibile emettere fattura elettronica.
Agricoltori in regime di esonero
C’è, infine, un’ultima categoria, quella dei produttori agricoli che adottano il regime di esonero di cui all’articolo 34, comma 6 del Dpr 633/1972. Tale regime è quello naturale per i produttori agricoli che nell’anno precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore a 7.000 euro costituito, per almeno 2/3, da cessione di prodotti agricoli compresi nella tabella A), parte I allegata al Dpr 633/1972.
Coloro che applicano il regime di esonero sono, per espressa previsione normativa, esclusi da tutti gli adempimenti Iva, compreso quella della emissione dello scontrino; di conseguenza, non sono interessati alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.

A cura di Alessandra Caputo