DOMANDA.

Sono un imprenditore agricolo professionale e nel novembre 2018 ho aperto la partita Iva con codice Ateco 01.13.20 (coltivazione di ortaggi).
Nel 2018 non ho fatto alcuna movimentazione quindi non ho trasmesso dichiarazione Iva e redditi, in quanto il reddito agrario e dominicale non supera i 500 euro.
Nel 2019 ho pagato il mio agronomo e dovrò trasmettere certificazione unica e modello 770. Vorrei comunicare la liquidazione Iva come nel regime ordinario e recuperare l’Iva. Ciò fa nascere l’obbligo di trasmissione della dichiarazione dei redditi anche se non supero i 500 euro di reddito?

RISPOSTA.

I soggetti che, nell’anno precedente, hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare un volume d’affari non superiore a 7.000 euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli, rientrano nel regime di esonero previsto dall’articolo 34, comma 6 del Dpr 633/1972.

Tale regime prevede l’esonero da tutti gli obblighi documentali e contabili (fatturazione, liquidazione, versamento Iva), comprese le comunicazioni delle liquidazioni Iva periodiche e la dichiarazione Iva annuale. La possibilità di detrarre l’Iva non è però legata alla comunicazione della liquidazione Iva, né alla presentazione della dichiarazione, bensì alla scelta del regime da applicare: infatti, l’unico regime in cui la detrazione dell’Iva è ammessa è quello ordinario.

Per poter, quindi, aver diritto alla detrazione dell’Iva è necessario rinunciare al regime di esonero e optare per quello ordinario. L’opzione dura tre anni e va effettuata nel quadro VO della dichiarazione Iva relativa all’anno dal quale ha effetto la rinuncia.

La scelta del regime Iva non ha alcuna influenza sulle imposte dirette; l’esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi nel caso di esclusivo possesso di redditi dei terreni per un importo inferiore o uguale a 500 euro trova applicazione indipendentemente dal regime Iva applicato.

Si precisa infine che la scelta del regime ordinario consente di detrarre l’Iva, ma comporta numerosi adempimenti che non sono invece richiesti nel regime di esonero. Si consiglia, pertanto, di valutare attentamente la rinuncia al regime di esonero nel caso descritto.

 

A cura di Marcello Valenti