La Legge 160/2019 ripropone l’esonero contributivo per i giovani coltivatori diretti (Cd) e imprenditori agricoli professionali (Iap) già riconosciuto dalle leggi di bilancio per il 2017 (legge 232/2016) e per il 2018 (legge 205/2017).
Il comma 503 dell’articolo 1 riconosce, infatti, ai coltivatori diretti e agli Iap di età inferiore ai 40 anni, in caso di nuova iscrizione all’Inps nel 2020, lo sgravio dei contributi pensionistici al 100% per i primi 24 mesi di attività. L’agevolazione spetta, quindi, per due anni e riguarda i giovani agricoltori che si iscriveranno all’Inps nel 2020.
L’esonero riguarda esclusivamente i contributi per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (Ivs), ossia quelli destinati a finanziare i trattamenti pensionistici del coltivatore diretto o dello Iap. Restano dovuti gli altri contributi obbligatori relativi alla maternità e all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
L’esonero dei contributi pensionistici non incide sulla misura del trattamento pensionistico, che continua a essere calcolato sull’ordinaria aliquota di computo. Lo sgravio dai contributi Ivs per i giovani agricoltori non è cumulabile, per espressa previsione di legge, «con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento».
L’agevolazione è, inoltre, soggetta ai limiti europei in materia di aiuti di stato, il cosiddetto regime “de minimis”, che per il settore agricolo, di regola, è pari a 20mila euro in tre esercizi finanziari.

A cura di Roberto Caponi