DOMANDA.

Un cliente di un negozio di abbigliamento acquista un capo e il negoziante che emette già corrispettivi telematici gli rilascia lo “scontrino”. Il cliente tuttavia richiede in un secondo momento l’emissione della fattura elettronica. Il negoziante può venire incontro a tale richiesta senza vedersi raddoppiare il corrispettivo per tale operazione? Se la risposta è affermativa, in che modo dovrà procedere?

RISPOSTA.

Secondo l’articolo 22, comma 1, del Dpr 633/1972 la richiesta di fattura elettronica da parte del cliente va formulata non oltre il momento di effettuazione dell’operazione e quindi, ex articolo 6, comma 1, dello stesso Decreto 633/1972, non oltre il momento della consegna del bene (capo di vestiario) ceduto. Di conseguenza, l’emissione della fattura elettronica richiesta dal cliente in un secondo momento, come riportato nel quesito, non è consentita. I negozianti possono informare i clienti con avvisi appositi.