DOMANDA.

Chiedo alcuni chiarimenti a proposito dell’indennità di 600 euro relativa al mese di Marzo, con riferimento ai lavoratori autonomi. L’indennità spetta anche all’Amministratore di una Srl che, per il compenso percepito, è iscritto alla Gestione separata? Qualora questo soggetto, oltre a percepire il compenso di Amministratore (e quindi essere iscritto alla Gestione separata), fosse anche socio lavorante (e quindi iscritto pure alla Gestione commercianti), avrebbe diritto all’indennità dei 600 euro? Infine, l’indennità spetta a un commerciante che percepisce una pensione di invalidità?

RISPOSTA.

L’indennità prevista dall’articolo 27 del DL 18/2020 (“Cura Italia”) è rivolta:

a) ai liberi professionisti, titolari di Partita Iva attiva al 23 Febbraio 2020 iscritti alla Gestione separata, non titolari di trattamento pensionistico diretto e non iscritti, alla data di presentazione della domanda, ad altre forme previdenziali obbligatorie;

b) ai collaboratori coordinati e continuativi (ex articolo 409 del Codice di procedura civile), con rapporto attivo alla medesima data del 23 Febbraio 2020, iscritti alla Gestione separata non titolari di trattamento pensionistico diretto e non iscritti, alla data di presentazione della domanda, ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Pertanto, l’Amministratore di Srl potrebbe rientrare nella ipotesi sub a), come potrebbe essere anche titolare di un rapporto di collaborazione con la società (management agreement), sussistente a latere del rapporto societario (quest’ultimo, per la Cassazione a sezioni unite, sentenza 1545/2017, non è riconducibile alla collaborazione ex articolo 409 del Codice di procedura civile). L’Amministratore, se è anche socio lavorante della Srl, ossia se partecipa personalmente al lavoro aziendale «con carattere di abitualità e prevalenza» (articolo 29, comma 1, della Legge 160/1975, modificato dall’articolo 1, comma 203, della Legge 662/1996), è tenuto alla iscrizione nella Gestione Ago (commercianti o artigiani), sempre che la società operi nel settore commerciale. In tal caso potrebbe accedere alla indennità prevista dall’articolo 28 del DL 18/2020, infatti è ammessa la contestuale iscrizione alla Gestione separata cui è tenuto l’Amministratore per il solo fatto di percepire un compenso dalla società. Quanto all’ultimo quesito, la circolare Inps 49/2020 precisa che le indennità ex articoli 27 e 28 del “Cura Italia” sono incompatibili con l’assegno ordinario di invalidità previsto dalla Legge 12 Giugno 1984, n. 222. Dovrebbero, invece, essere compatibili (salvo diverse interpretazioni amministrative) con l’assegno di invalidità civile (Legge 118/1971), che è una prestazione squisitamente assistenziale, non legata ai contributi versati.

A cura di Antonio Carlo Scacco