Nell’ambito della crisi epidemiologica da Coronavirus che si sta verificando, ci si appresta a lasciare la Fase 1 per entrare lentamente nella Fase 2, ossia nella fase in cui ci sarà la “convivenza” con il virus per cercare di tornare, gradualmente ed accuratamente, ad una vita “normale”, con la ripartenza di alcune attività economiche e l’allentamento delle restrizioni imposte dal lockdown.

Entrerà, infatti, in vigore lunedì prossimo il D.P.C.M. 26 aprile 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 Febbraio 2020, n. 6, recante Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 Aprile 2020.

In questo articolo, vogliamo mettere in evidenza i principali aspetti economici previsti dal Decreto, rinviando alla versione integrale del testo (riportato in calce) per l’approfondimento degli altri contenuti. Da lunedì 4 Maggio 2020, quindi, oltre alle attività “essenziali” rimaste operative anche nel corso della fase di lockdown, ed elencate agli Allegati n. 1 e n. 2 del suddetto D.P.C.M., riapriranno i battenti, sull’intero territorio nazionale, le attività produttive industriali, della manifattura, delle costruzioni e del commercio all’ingrosso indicate nell’Allegato n. 3. Ripartiranno anche le attività del tessile, della moda, la fabbricazione di auto, il comparto del vetro e la fabbricazione di mobili.

Sarà consentita, invece, la riapertura a partire da lunedì 18 Maggio 2020 delle attività commerciali al dettaglio e dei mercati, mentre bisognerà attendere il 1 Giugno 2020 (salvo diverse disposizioni di riaperture anticipate, e differenziate per Regione, sulla base delle curve di contagio) per il riavvio delle attività dei servizi di ristorazione e dei servizi alla persona. Resta comunque consentita la ristorazione da asporto e  con consegna a domicilio. In ordine alle attività professionali, dei servizi bancari, finanziari e assicurativi, esse continueranno a rimanere aperte, ma si raccomanda, dove possibile, il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile e a distanza e comunque il rispetto di tutti i protocolli di sicurezza anti-contagio.

Le imprese citate in precedenza, le cui attività non sono sospese, dovranno rispettare tassativamente i contenuti del “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto il 24 Aprile 2020 fra il Governo e le Parti sociali, riportato all’Allegato n. 6 del suddetto Decreto, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nei cantieri”, sottoscritto il 24 Aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, riportato all’Allegato 7.

A cura di Fabio Caravaggio

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