Il D.L. n. 34/2020, meglio noto come “Decreto Rilancio”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 34 del 19 Maggio 2020, all’art. 119, ha introdotto due misure rilevanti per dare impulso alla ripartenza economica nazionale. Stiamo parlando dei cosiddetti “Ecobonus” e “Sismabonus”.
Le due misure agevolative hanno lo scopo di incentivare la ripresa del settore dell’edilizia che, al pari degli altri comparti, è stato fortemente colpito dalla crisi causata dalla pandemia da Coronavirus. L’incentivo introdotto dal legislatore prevede, in particolare, l’innalzamento al 110% delle detrazioni di imposta sulle spese per interventi di riqualificazione energetica e di adeguamento antisismico degli edifici, rendendo in questo modo la misura molto appetibile per le persone fisiche.

Analizziamo, di seguito, i principali aspetti del Decreto, precisando che esso potrebbe essere emendato nel corso dell’iter di conversione parlamentare.

Nella prima misura, denominata “Ecobonus“, rientrano i seguenti e principali interventi:

1. isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio, con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo. Il massimale di spesa ammonta a 60.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio e la detrazione sarà di massimo 66.000 euro, anch’essa moltiplicata per le unità immobiliari;

2. interventi sulle parti comuni degli edifici per sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria. Gli impianti possono essere a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto, a pompa di calore, ibridi e geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici. Il massimale della spesa ammonta a 30.000 euro con detrazione fino a 33.000 euro, entrambi moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio;

3. sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti in edifici unifamiliari con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore. Il massimale della spesa ammonta a 30.000 euro con detrazione fino a 33.000 euro.

Nel caso in cui si proceda ad abbinare ad almeno uno degli interventi descritti in precedenza un altro lavoro di efficientamento, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 63/2013 ed elencato di seguito, anche quest’ultimo potrà beneficiare della detrazione del 110% (si parla, in questo caso, di “interventi trainanti”):

•    interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti;
•    interventi di efficientamento energetico di edifici esistenti;
•    installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica;
•    interventi sull’involucro degli edifici;
•    installazione di pannelli o schermature solari;
•    sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti;
•    installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

La detrazione fiscale del 110% è recuperabile in 5 quote annuali di pari importo oppure sarà possibile, in alternativa, ottenere il bonus sotto forma di:

–    sconto in fattura da parte del fornitore (equivalente “al costo zero” per il committente);
–    cessione del credito ad altri soggetti (quali, ad es., istituti di credito o finanziari).

Per poter accedere all’Ecobonus gli inteventi devono assicurare, oltre al rispetto dei requisiti tecnici minimi previsti dal D.L. 63/2013, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio e, nel caso in cui questo non sia possibile, comunque il conseguimento di una classe energetica più alta. Il miglioramento energetico dovrà evincersi attraverso l’Attestato di Prestazione Energetica (APE) asseverato da un tecnico abilitato.
I beneficiari dell’incentivo sono i condomini, le persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni su edifici unifamiliari adibiti ad abitazione principale o su singole unità immobiliari adibite ad abitazione principale, gli istituti autonomi delle case popolari, le cooperative edilizie e altri istituti previsti dal Decreto. E’ allo studio l’estensione del beneficio anche alle seconde case.
Le spese devono essere sostenute tra il 1 Luglio 2020 e il 31 Dicembre del 2021, ma è allo studio un ulteriore prolungamento per tutto il 2022.

La seconda misura, denominata “Sismabonus”, prevede il potenziamento della detrazione al 110% anche per gli interventi di riduzione del rischio sismico effettuati su edifici ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e 3. Per questi lavori il limite massimo di spesa consentito è di 96.000 euro per singola unità immobiliare con detrazione massima fino a 105.600 euro.

Nell’attesa che il “Decreto Rilancio” sia convertito in Legge, al fine di poter visionare la versione definitiva della norma, riteniamo assai valida l’introduzione di questo incentivo da parte del Legislatore. Incentivo che potrà da un lato invogliare il cittadino ad effettuare lavori di miglioramento sulla propria abitazione, dall’altro stimolare la ripartenza del settore dell’edilizia e del suo indotto.
Un forte dubbio però ci assale! Ci chiediamo: un committente intenzionato ad eseguire lavori di riqualificazione ed efficientamento, riuscirà a trovare imprese edili disposte a praticare il meccanismo dello “sconto in fattura” rinunciando, di conseguenza, all’incasso immediato nell’attesa di poter detrarre il credito trasferitogli dal committente stesso? Sarà agevole per il committente trovare un istituto di credito disposto a finanziare l’opera di risanamento attraverso il meccanismo della “cessione del credito”?

Solo il futuro potrà darci queste risposte.

A cura di Fabio Caravaggio