DOMANDA.

Alla data odierna la scadenza del pagamento Irpef e addizionali relative al 2019 è fissata al 30 giugno 2020 (salvo rateazione). In caso di presentazione del modello 730/2020 dopo il 30 giugno, vista la proroga, e con imposte a debito senza richiesta di rateazione, il sostituto d’imposta applicherà interessi e sanzioni?

RISPOSTA.

Il differimento generalizzato al 30 settembre 2020 come termine ultimo (anticipato al 2020 dal dl 9/2020) per la trasmissione telematica del modello 730, ha inevitabilmente coinvolto “l’adeguamento” dei termini previsti per le operazioni di conguaglio (a debito o a credito) nei confronti del contribuente da parte del sostituto d’imposta; le quali avverranno, come di consueto, con la prima retribuzione utile e comunque con la retribuzione di competenza del mese successivo (secondo mese per le pensioni) a quello in cui il sostituto ha ricevuto il prospetto di liquidazione (articolo 19, commi 1 e 2, del Dm 164/1999), senza alcuna penalizzazione economica per i conguagli a debito, in caso ci si avvalga della nuova tempistica di trasmissione.

A cura di M. Calvano